1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legge dello Stato per l'esercizio della loro attività, possono essere utilizzati dagli enti locali a integrazione dell'esercizio delle funzioni di polizia locale e, in particolare, ai fini della tutela delle persone, a condizione che essi:
a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o statale;
b) operino sulla base delle indicazioni e in maniera subordinata al comandante della polizia locale o all'ufficiale o ad altro operatore della medesima polizia dallo stesso comandante formalmente incaricato.